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CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO AUTOARTICOLO 1 - PREMESSE AUTOCAR TOIA (di seguito denominata locatore) consegna al cliente e/o conducente, (di seguito denominato Utilizzatore), il veicolo specificato sul modulo di consegna allegato, in buono stato di manutenzione. Il veicolo, se non diversamente indicato sul verbale di consegna, ed è dotato dei seguenti accessori: triangolo, gomma di scorta (dove prevista da casa costrutrice), documento di circolazione, incluso contrassegno e carta verde assicurativi. ARTICOLO 2 - OBBLIGHI DEL CLIENTE E/O CONDUCENTE 2.1)L'utilizzo, oltre agli obblighi previsti dall'art.1587 C.C., si impegna e garantisce che il conducente dell'autoveicolo noleggiato possieda sempre età ed abilitazione alla guida ai fini di legge. 2.2) L'utilizzo non permetterà l'uso dell'autoveicolo da persone non autorizzate dal Locatore e da persone che siano sotto influsso di alcool, droghe o sostanze allucinogene che menomino la conoscenza o la capacità di reagire. 2.3) L'utilizzatore non potrà sublocare l'autoveicolo o permettere che sia sottoposto a confisca o sequestro né concederlo ovviamente in pegno o garanzia (ipoteca privilegio o quant'altro). 2.4) L'autoveicolo non dovrà essere utilizzato in maniera tale da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le polizze d'assicurazione, a non utilizzare il veicolo fuori dal territorio italiano. 2.5) L'autoveicolo non dovrà essere utilizzato per la circolazione in aree vietate, ed in particolare nelle strade di accesso o di servizio alle zone aeroportuali a traffico limitato. 2.6) L'autoveicolo non sarà adibito a trasporto di persone e/o di cose in eccedenza a quanto indicato nel libretto di circolazione e in quello "uso e manutenzioni" della casa costruttrice, né tanto meno trasportare merci pericolose o di contrabbando. 2.7) L'autoveicolo dovrà essere condotto e utilizzato con la diligenza del buon padre di figlio. L'utilizzatore rimane custode dell'autoveicolo e si assume l'impegno di conservare lo stesso osservando le istruzioni del manuale operativo e di manutenzione e di tutti gli altri eventuali documenti di cui l'autoveicolo è munito (anche tenendo in debito conto le segnalazioni della strumentazione di bordo, seguendo tempestivamente le indicazioni previste dal libretto"usi e manutenzioni" della casa costruttrice) e di curarne l'aspetto estetico. 2.8) L'utilizzatore dovrà utilizzare l'autoveicolo attenendosi scrupolosamente alle norme del Codice della Strada, e comunque a tutta la normativa vigente in materia e in loco, e risponderà personalmente di tutte le eventuali infrazioni. L'utilizzatore pagherà tutte le contravvenzioni, nonché le eventuali spese giudiziarie dovute in seguito a procedimenti legali generati a infrazioni al suddetto codice e comunque da infrazioni della norma sulla circolazione al momento e nel luogo vigente. Eventuali multe con eventuali spese giudiziarie notificate al locatore saranno reintestate all'Utilizzatore ai sensi della circolazione ministeriale nr.300°/48507/113/2 del 15/1/94 e verrà fatturato un rimborso per le spese sostenute. 2.9)L'utilizzatore non dovrà utilizzare l'autoveicolo per il trasporto di passeggeri dietro compenso, per competizione di qualsiasi genere, per trainare (salvo che l'autoveicolo sia munito di apposito gancio di traino regolarmente istallato, collaudato e assicurato),rimorchiare, spingere altro veicolo . È vietato il trasporto di animali a bordo dei veicoli, se no dentro gli appositi trasportini previsti per norma. In caso contrario il noleggiatore addebiterà una somma pari a euro 50,00 per pulizia abitacolo. ARTICOLO 3- CONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO - DATA INIZIO - PREASSEGNAZIONE 3.1)Il noleggio ha effetto dal giorno in cui l'autoveicolo viene ritirato dall'Utilizzatore, atto questo concretizzato dalla firma da parte dell'utilizzatore dell'apposito verbale di consegna alla presenza di un incaricato del Locatore. 3.2) Il ritiro del veicolo da parte dell'utilizzatore attesta il buono stato del medesimo, eventuali riserve circa lo stato di carrozzeria e meccanica dell'autoveicolo dovranno essere fatte valere all'atto del ritiro. ARTICOLO 4 - INTERRUZIONE SERVIZI CAUSATA DA FORZA MAGGIORE Il locatore non sarà responsabile in alcun caso nei confronti dell'utilizzatore ("Danno emergente", "Lucro cessante", e quant'altro) per interruzione dei propri servizi di assistenza, manutenzione o per indisponibilità di autoveicoli sostitutivi dovute a cause di forza maggiore . ARTICOLO 5 - GARANZIA ASSICURATIVA 5.1) Dalla messa a disposizione dell'autoveicolo e fino alla sua restituzione , l'Utilizzatore sarà l'unico responsabile di tutti i danni causati dall'autoveicolo, sia a sé che ad altre persone o beni e alle relative conseguenze civili o penali venutesi a determinare dall'uso improprio o scorretto dell'autoveicolo noleggiato. L'Utilizzatore e solo lui sosterrà tutti i rischi di smarrimento, furto, di eventuali inefficienze meccaniche, di usura ,di totale o parziale distruzione dell'autoveicolo o dei suoi componenti, degli accessori e degli equipaggiamenti supplementari istallati successivamente. Ciò premesso il Locatore si impegna a fornire l'autoveicolo munito delle seguenti coperture assicurative, come da condizione di polizza di primaria compagni sottoscritta dal Locatore : a) Responsabilità civili contro terzi compresi i trasportati con massimale di 1.600.000,00. b) Incendio, furto e furto parziale dell'autoveicolo, compresa l'autoradio se è di serie, se comprovati dalla denuncia alla pubblica autorità, ad eccezione del furto delle merci o attrezzature, del bagaglio, degli oggetti lasciati a bordo dell'autoveicolo, o accessori vari. La garanzia assicurativa non coprirà in nessun caso i danni determinati da dolo o colpa grave dell'Utilizzatore. 5.2) Per ogni evento in cui non sia possibile rivalersi su un responsabile civile terzo è prevista una penalità fissa non soggettiva a IVA ai sensi dell'art. 15 del DPR 633del 26/10/72, così articolata: 5.2a) Risarcimento totale del danno arrecato al mezzo in uso, nel caso il danno superi il valore del mezzo il conducente è obbligato a risarcire il valore di mercato del veicolo al momento del sinistro. 5.3) OBBLIGHI DELL'UTILIZZATORE IN CASO DI SINISTRO: In caso di danno da circolazione stradale in cui siano ipotizzabili danni a terzi, l'Utilizzatore è tenuto alla scrupolosa compilazione dei dati propri e della controparte ed alla sottoscrizione della "Costatazione amichevole di incidente - denuncia sinistro". In caso di guasti accidentali (dovuti a collisione, uscita di strada, ribaltamento, urto) e di danni dovuti ad eventi naturali (grandine, alluvione, valanghe) in cui non siano implicati terzi, l'Utilizzatore è tenuto alla scrupolosa compilazione e alla sottoscrizione della sola sezione "Veicolo A" della "Costatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro". In caso di incendio e/o furto e/o eventi socio-politici, l'Utilizzatore è tenuto a presentare denuncia, la più dettagliata possibile, alla Pubblica Autorità facendosene rilasciare una copia autentica. I documenti suddetti ("Costatazione Amichevole di incidente - Denuncia del sinistro " e denuncia alla Pubblica Autorità) con eventuale documentazione fotografica, chiavi dell'autoveicolo, ed eventuali informazioni suppletive dovranno essere trasmessi dall'Utilizzatore al Locatore tassativamente entro le 24 ore lavorative successive alla data dell'accadimento del sinistro. Qualora si verificasse un ritardo o la mancata trasmissione dei documenti suddetti, tale da rendere inapplicabili le coperture assicurative di cui sopra, il Locatore potrà riaddebitare all'utilizzatore l'intero danno subito da quest'ultimo. In caso di contravvenzione giudiziaria con terzi l'Utilizzatore dovrà adeguarsi alla linea di difesa del Locatore, collaborare con lo stesso e la Compagnia di assicurazione alla istruttoria ed alla difesa. ARTICOLO 6 - PAGAMENTO DEL NOLEGGIO 6.1) L'Utilizzatore si fa obbligo del pagamento del prezzo del noleggio, pattuito. il pagamento avverrà all'inizio del noleggio. 6.2) L'Utilizzatore lascia una cauzione pari a 500,00. Che verrà restituito entro 15 giorni lavorativi, salvo eventuali danni. 6.3) L'Utilizzatore autorizza il noleggiatore a poter prelevare dalla propria carta di credito in qualsiasi momento eventuali cifre non corrisposte al noleggiatore ( multe, carburante mancante , ecc.) 6.4) Il noleggiatore addebiterà 50,00 per spese di gestione, multe, pedaggio, parcheggi non pagati e altre spese richieste da vari enti statali e non, oltre alla somme dovuta. ARTICOLO 7 - RESTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO 7.1) Alla fine del noleggio, l'Utilizzatore dovrà restituire il veicolo noleggiato al Locatore nei luoghi da quest'ultimo indicati, salvo diversamente pattuito. Il veicolo dovrà essere riconsegnato corredato di tutti i regolari documenti do bordo, di tutte le chiavi e nello stato in cui era al momento della consegna, salvo tenere conto dell'usura media determinata dall'uso. 7.2) eventuale ritardo nella consegna del veicolo sarà addebitato oltre ai giorni in eccedenza anche una penale di euro 100,00 7.3) Al momento della restituzione l'autoveicolo sarà periziato sull'apposito verbale di consegna, tale perizia sarà effettuata da un dipendente o da un delegato del Locatore appositamente incaricato in presenza dell'Utilizzatore o di un suo rappresentante. In caso di assenza dell'Utilizzatore o del suo rappresentante la perizia sarà reputata valida e probante a tutti gli effetti. Nel caso di contestazioni del verbale di restituzione dell'autoveicolo l'Utilizzatore o il Locatore potranno richiedere entro e non oltre 30gg. e a proprie spese, l'intervento di un perito specializzato in materia. 7.4) La data riportata sul Verbale di restituzione attesta l'effettiva restituzione del medesimo. Il Verbale di restituzione, o l'eventuale perizia costituiranno la base documentale per stimare le spese di ripristino e rimessa in efficienza del veicolo. Le spese sostenute per tale ricondizionamento saranno fatturate immediatamente all'Utilizzatore. Trascorsi 30gg dalla data di compilazione del Verbale di restituzione e in assenza di contestazioni da parte del Locatore, tale documento si intenderà accettato dalla medesima ad esclusione di vizi occulti. 7.5)Il veicolo dovrà essere riconsegnato con lo stesso livello di carburante del ritiro,in caso contrario oltre ai litri mancanti verrà aggiunto un rimborso spese pari a 30.00 (EURO TRENTA). 7.6) Eventuali danni alla tappezzeria, al cruscotto e a tutte le parti interne sono a carico dell'Utilizzatore . ARTICOLO 8 - TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (decreto legislativo196/2003) 8.1) L'utilizzatore dichiara di accettare esplicitamente per iscritto tutte le pattuizioni sopra precisate e dichiara altresì di prestare il proprio consenso in ordine al trattamento dei dati personali (decreto legislativo 196/2003)
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